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DPR 462/01
Verifiche Impianti di messa a terra

Verifiche degli impianti di messa a terra DPR 462/01
Verifiche attrezzature Art.71 (Regione Veneto)

Assover

Verifiche apparecchi di sollevamento Art.71

Chi siamo

Assover - Professione verifiche

“Siamo un team di professionisti che opera nel settore della sicurezza sul lavoro da oltre 20 anni.
In tutta Italia"

Competenze
95%
Aggiornamento continuo
90%
Esperienza
93%
Velocità nella risposta a ogni esigenza
90%

Verifiche periodiche e straordinarie

I NOSTRI AMBITI DI INTERVENTO

ASSOVER

Il processo di lavoro

1

Esame a vista e prove e misure strumentali

2

Rapporto di verifica

3

Verbale di verifica che deve essere conservato a disposizione degli organi di vigilanza

FAQ

Le domande più frequenti

Il DPR 462 del 2001 è un Decreto del Presidente della Repubblica, emanato nel 2001 ed entrato in vigore nel 2002 (vedasi Gazzetta Ufficiale n° 6 del 2002), che regolamenta le verifiche degli impianti di terra, degli impianti elettrici nelle zone con pericolo d'esplosione e degli impianti di protezione scariche atmosferiche.

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001 n.462 sancisce l’obbligo a carico del datore di lavoro, di far sottoporre a verifiche periodiche gli impianti di messa a terra della propria azienda a tutela della Sicurezza del personale dipendente e di tutti coloro che, anche occasionalmente, visitano i luoghi di lavoro. Fermo restando quanto detto, Il DLGS 81/08 CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro ci dice che: il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione.

La verifica della messa a terra deve essere effettuata secondo le Guide CEI 0-14 e 64-14 e le norme tecniche di pertinenza.
Solo ASL, ARPA e Organismi Abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico, come ASSOVER, possono effettuarle.
Non sono valide le verifiche effettuate da liberi professionisti ed elettricisti.

Il DPR 462/01 indica due periodicità differenti in funzione delle caratteristiche dell’edificio:

  • Biennale
  • Quinquennale

La verifica periodica ogni 2 anni quando gli impianti sono edifici con un maggiore rischio in caso di incendio, o dove sono praticate attività mediche.

Verifiche periodiche a 5 anni negli ambienti ordinari. Dopo ogni verifica da parte degli organismi accreditati deve essere rilasciato un verbale redatto a norma di legge.

Le verifiche straordinarie si rendono necessarie quando sono riscontrati malfunzionamenti dell’impianto elettrico o quando vengono eseguiti interventi all’edificio che coinvolgono la struttura, ad esempio una ristrutturazione.

Sono quelle espressamente indicate nell'Allegato VII. In questa categoria rientrano gru a torre, gru su autocarro, autogru, gru a struttura limitata, gru a ponte e a portale, carrelli semoventi a braccio telescopico, argani e paranchi, idroestrattori.

Il D.Lgs 81/2008 all'art. 71 stabilisce le regole per garantire la sicurezza nell'uso delle attrezzature di lavoro.
In particolare è sancito l'obbligo, per il datore di lavoro, di mettere a disposizione attrezzature di lavoro conformi (Art.70 D.Lgs 81/08) e di attuare misure organizzative come stabilito nell'allegato VI.

Il datore di lavoro deve, inoltre, documentare i controlli di cui all'Art.71 co.8 eseguiti sulle attrezzature e far sottoporre quelle specificate nell'allegato VII a verifiche periodiche (comma 11) da parte di soggetti abilitati come Assover o enti pubblici preposti (ASL, INAIL, ARPA).

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